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Le competenze del Collegio dei docenti stabilite dall'art. 7 del T.U. 297/'74 e  successive integrazioni sono:

  • l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
  • l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare;
  • l'adozione delle iniziative per il sostegno degli alunni handicappati e dei figli di lavoratori stranieri;
  • la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
  • la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni;
  • l'adozione dei libri di testo, su proposta dei Consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici;
  • l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;
  • la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
  • lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti;
  • la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio;
  • l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F.  con la definizione dei criteri d'accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
  • la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento (CCNL).